18 marzo: presentazione della piattaforma telematica
19 marzo: pubblicazione del decreto e della tabella sulla «Gazzetta Ufficiale»
Dal 22 marzo: avvio di presentazione delle domande su Istanze online
22 aprile: chiusura delle domande
Queste le date importanti per il concorso ATA graduatorie terza fascia (gli elenchi di coloro che possono svolgere supplenze del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario nelle scuole) per il triennio 2021-2023.
Va tuttavia tenuto presente che le date del 22 marzo e 22 aprile ipotizzate dal Ministero sono passibili di modifiche in seguito alla richiesta dei sindacati di non creare sovrapposizione con altre procedure, per esempio la presentazione delle domande di mobilità. Inoltre, potrebbe influire anche il collaudo ufficiale della piattaforma attraverso la quale andranno presentate le domande.
Potranno presentare la domanda coloro che attualmente non sono inseriti in graduatoria, sia perché non hanno mai fatto richiesta, sia perché erano precedentemente inseriti ma non hanno aggiornato la propria posizione nel 2017. Coloro che sono già in graduatoria potranno presentare la domanda come istanza di aggiornamento, inserendo ulteriori titoli acquisiti dal 2017 e, se desiderato, cambiando provincia scegliendone una ritenuta più vantaggiosa.
Ogni aspirante può fare domanda per tutti i profili professionali per i quali è in possesso, entro il termine di scadenza delle domande, del titolo di accesso previsto. I titoli di studio per l’accesso ai profili di cui all’art. 1, comma 1 (fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8 e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010 n. 87 e del DPR 15 marzo 2010 n. 88, che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali), sono quelli ridefiniti dall’art. 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola:
Per coloro che sono già inseriti nella graduatoria ATA del triennio scolastico precedente, per l’ammissione relativa allo stesso profilo professionale restano validi i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tale graduatoria. Si sottolinea che sono validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle graduatorie, quindi un aspirante che sia entrato con titolo di accesso richiesto “licenza media” resta inserito, anche se non sono più previsti nuovi inserimenti con la licenza media.
Vengono inclusi nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto coloro che hanno prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, prima del 25/07/2008 occupando posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Rientra in questo calcolo solo il servizio effettivo in scuole statali prestato in base a un rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato, oppure il servizio scolastico con rapporto di impiego a tempo determinato (tranne quello nelle istituzioni scolastiche della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano) direttamente con gli Enti locali che, fino al 31 dicembre 1999, per legge dovevano fornire alle scuole statali personale ATA.
Oltre ai titoli di studio richiesti obbligatoriamente, vengono presi in considerazione anche altri titoli, sia di cultura sia di servizio. Per i punteggi assegnati, si rimanda all’allegato a del decreto del 3 marzo 2021, “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA”.
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Il Ministero è in procinto di pubblicare l’ordinanza che regolerà l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze (GPS)
Si avvicina la scadenza delle graduatorie provinciali per le supplenze che richiede aggiornamenti da parte del MIUR.